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Sez. 3, Sentenza n. 5148 del 17/09/1981 (Rv. 415940 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - "INTERPELLATIO" DEL TITOLARE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE ANTERIORE ALL'AVVENTO DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - FORME EX TESTO ORIGINARIO DELL'ART. 8, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - VALIDITÀ - TRASFERIMENTO DEL FONDO ESEGUITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1981-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415940-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - "INTERPELLATIO" DEL TITOLARE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE ANTERIORE ALL'AVVENTO DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - FORME EX TESTO ORIGINARIO DELL'ART. 8, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - VALIDITÀ - TRASFERIMENTO DEL FONDO ESEGUITO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - ININFLUENZA.*

Ai fini dell'Esercizio della prelazione agraria, l'interpellatio del titolare del relativo diritto compiuta, anteriormente all'avvento della legge 14 agosto 1971 n. 817, nelle forme previste dal testo originario del quarto comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 - ossia mediante la notificazione della proposta di alienazione, con l'indicazione del prezzo, e senza la trasmissione del preliminare di compravendita, prescritta (altresì) a seguito della modifica della norma citata ex. Art. 8 della legge n. 817 del 1971 - è valida, anche nell'ipotesi di trasferimento del fondo al terzo successivo all'entrata in vigore di quest'ultima legge, costituendo l'indicata notificazione il momento in cui nasce ex lege il diritto di prelazione e non potendo la legge n. 817 del 1971 estendere la propria efficacia a tale atto ed ai suoi effetti, in virtù del principio della irretroattività della legge, implicante che la legge nuova può applicarsi ad un rapporto giuridico sorto precedentemente solo se esso non abbia ancora esaurito i suoi effetti e si tratti di disposizione diretta a regolare, non il fatto o l'atto generatore del rapporto, ma gli effetti degli stessi. (V. 6122/79, mass. N. 402837; (V. 5588/79, mass. N. 402190; (V. 4959/77, mass. N. 388566).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 11, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)