Sez. L, Sentenza n. 1301 del 27/02/1979 (Rv. 397553 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PERCENTUALE DI RIDUZIONE - LIMITE FISSATO DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PERCENTUALE DI RIDUZIONE - LIMITE FISSATO DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
In tema di pensione di invalidita, l'art 24 legge 3 giugno 1975 n 160 - in base al quale il diritto alla pensione medesima postula una riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo del normale - non ha efficacia retroattiva. Pertanto, uno stato di infermita che, prima dell'entrata in vigore di detta legge, abbia compromesso in misura superiore alla meta la capacita di guadagno dell'assicurato, e produttivo del diritto a pensione ai sensi delle allora vigenti Disposizioni. (Conf 610/78, mass n 389917; (Conf 5682/77, mass n 389207; (Conf 2941/77, mass n 386490).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)