Sez. L, Sentenza n. 3960 del 17/06/1981 (Rv. 414615 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA - NOMINATIVI E MANSIONI SPECIFICHE - COMUNICAZIONE AI LAVORATORI INTERESSATI - OBBLIGATORIETA EX ART 3 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - POTERI DI DIREZIONE E DI CONTROLLO TECNICO DEI COLLABORATORI DELLO IMPRENDITORE QUALI I CAPI TURNO - PERSISTENZA - SEGNALAZIONI EFFETTUATE DA TALI SOGGETTI IN ORDINE ALL'INADEMPIMENTO DEI DOVERI CONTRATTUALI DA PARTE DI UN LAVORATORE - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO AI FINI DEL LICENZIAMENTO - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA - NOMINATIVI E MANSIONI SPECIFICHE - COMUNICAZIONE AI LAVORATORI INTERESSATI - OBBLIGATORIETA EX ART 3 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - POTERI DI DIREZIONE E DI CONTROLLO TECNICO DEI COLLABORATORI DELLO IMPRENDITORE QUALI I CAPI TURNO - PERSISTENZA - SEGNALAZIONI EFFETTUATE DA TALI SOGGETTI IN ORDINE ALL'INADEMPIMENTO DEI DOVERI CONTRATTUALI DA PARTE DI UN LAVORATORE - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO AI FINI DEL LICENZIAMENTO - LEGITTIMITA.*
L'art 3 della legge 20 maggio 1970 n 300 - secondo cui i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza della attivita lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati - non ha abrogato o modificato l'art 2104 cod civ e, pertanto, non ha fatto venir meno i poteri di direzione, di controllo tecnico del lavoro svolto e di sorveglianza del personale dipendente riconosciuti ai collaboratori dell'imprenditore, fra i quali rientrano i capi turno, con l'ulteriore conseguenza che le segnalazioni effettuate da tali soggetti, in ordine all'inadempimento dei doveri contrattuali da parte di un lavoratore ad essi sottoposto, ben possono essere utilizzate, dal datore di lavoro che le ha ricevute, ai fini del licenziamento del dipendente inadempiente. (V 3190/73, mass n 367010).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)