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Sez. L, Sentenza n. 1263 del 26/02/1982 (Rv. 419138 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA - DIVIETO DI FORME OCCULTE DI SORVEGLIANZA - POTERI DELL'IMPRENDITORE EX ARTT. 2086 E 2104 COD. CIV. - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419138-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA - DIVIETO DI FORME OCCULTE DI SORVEGLIANZA - POTERI DELL'IMPRENDITORE EX ARTT. 2086 E 2104 COD. CIV. - PERSISTENZA.*

Il divieto di forme occulte di sorveglianza stabilito dall'art. 3 della legge n. 300 del 1970, il quale prescrive che i nominativi e le mansioni specifiche degli addetti alla vigilanza sull'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati, non ha fatto venir meno il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare, direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, conseguentemente, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione. (V 3960/81, mass n 414615; (V 3190/73, mass n 367010).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)