Sez. 3, Sentenza n. 5270 del 13/05/1995 (Rv. 492251 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Terreni destinati dal piano regolatore ad utilizzazione edilizia - Diritto di prelazione - Esclusione - Terreni per i quali il piano regolatore consente solo interventi di manutenzione e recupero degli edifici esistenti - Esclusione del diritto di prelazione - Configurabilità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
L'art. 8 comma 2 legge 26 maggio 1965 n. 590, secondo cui il diritto di prelazione agraria non spetta all'affittuario (o al mezzadro, colono, compartecipante) se il terreno, in base al piano regolatore, sia destinato ad utilizzazione edilizia (industriale o turistica) deve essere interpretato, tenuto conto della "ratio" ispiratrice della norma, nel senso che sono esclusi dalla prelazione tutti i terreni la cui destinazione se pur non edificatoria, sia comunque da considerare "urbana", in contrapposizione ad "agricola", tra i quali debbono essere compresi, quindi, anche i terreni di zone con normale destinazione edilizia per i quali il locale piano regolatore consenta solo interventi di manutenzione e recupero degli edifici esistenti.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)