Sez. 2, Sentenza n. 4595 del 26/10/1977 (Rv. 388203 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
La Costituzione di una comunione tacita familiare, ai sensi e sotto il vigore dell'art 2140 cod civ, non postula necessariamente l'esistenza di un patrimonio indiviso, giacche la comunione medesima puo nascere anche per effetto di una comune attivita di lavoro, i cui utili confluiscano nella formazione di un unico peculio, destinato indivisamente ai bisogni della famiglia, ed all'eventuale acquisto di beni nell'interesse del consorzio familiare. (V 584/56; (V 4185/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)