Sez. 2, Sentenza n. 1301 del 23/02/1980 (Rv. 404810 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La comunione tacita familiare non postula l'esistenza di un patrimonio iniziale indiviso, ma ben puo nascere per effetto di una comune attivita di lavoro, i cui utili confluiscano in un unico peculio destinato ai bisogni della famiglia e all'eventuale acquisto dei beni necessari alla comunione. Ne discende che le quote di partecipazione dei comunisti vanno calcolate in base alla data di ingresso nella comunione e non in base alla data del primo acquisto compiuto dalla stessa. (V 4682/78, mass n 394359; (Conf 2242/78, mass n 391633, sulla prima parte; (Conf 4595/77, mass n 388203, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)