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Sez. 2, Sentenza n. 2831 del 06/05/1982 (Rv. 420704 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420704-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'indagine sulla ricorrenza o meno degli elementi che consentono di configurare una comunione tacita familiare - di cui l'esistenza di un patrimonio comune costituisce un requisito essenziale ma non necessariamente iniziale - involge un apprezzamento di fatto insindacabile in Sede di legittimità, se congruamente motivato. (V 2248/78, mass n 391633; (V 4595/77, mass n 388203; (V 1774/70, mass n 347737; (V 1199/70, mass n 346826).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)