Sez. 1, Sentenza n. 6738 del 12/11/1983 (Rv. 431456 - 01)
AGRICOLTURA - OLIVICOLTURA E OLII - INTEGRAZIONE DI PREZZO AI PRODUTTORI DI OLIO DI OLIVA ACCORDATA DAI REGOLAMENTI COMUNITARI - MANCATA FISSAZIONE, DA PARTE DI DETTI REGOLAMENTI, DEL TERMINE DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CORRISPONDERE LE SOMME DOVUTE AL PREDETTO TITOLO - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ART. 1183 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
AGRICOLTURA - OLIVICOLTURA E OLII - INTEGRAZIONE DI PREZZO AI PRODUTTORI DI OLIO DI OLIVA ACCORDATA DAI REGOLAMENTI COMUNITARI - MANCATA FISSAZIONE, DA PARTE DI DETTI REGOLAMENTI, DEL TERMINE DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CORRISPONDERE LE SOMME DOVUTE AL PREDETTO TITOLO - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'ART. 1183 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
I regolamenti comunitari (n. 136/66, 754/67 e successivi) che accordano un'integrazione di prezzo ai produttori di olio di oliva, pur delineando un sistema che esclude ogni margine di discrezionalità per i competenti organi degli stati membri, tenuti a porre in essere un'attività di mero accertamento delle condizioni richieste per la delimitazione quantitativa dello intervento a favore dei produttori, e pur avendo compiutamente disciplinato il corrispondente rapporto obbligatorio che si instaura tra lo stato debitore ed i produttori creditori, non hanno previsto il termine di adempimento dell'Obbligo di corrispondere le somme dovute al predetto titolo. In tale situazione si deve ritenere, per la presunzione di completezza della disciplina comunitaria ed in Mancanza di diversi criteri desumibili dallo stesso regolamento, che l'interesse comunitario insito nella corrispondente disciplina si sia esaurito nella predisposizione del meccanismo che ha assicurato la Costituzione del rapporto obbligatorio (stato- produttore) ed il suo contenuto (integrazione del prezzo), mentre per quanto riguarda la sua attuazione, il legislatore comunitario, omettendo la fissazione diretta del termine, abbia considerato idoneo a garantire l'interesse comunitario, il richiamo implicito degli ordinamenti interni, sul presupposto che in quegli ordinamenti il termine dell'adempimento delle obbligazioni trova la sua specifica disciplina: e così per l'ordinamento italiano la norma dello art. 1183 cod. civ. che nel caso, con l'immediata esigibilità del credito, realizza il massimo della sua tutela, salva però l'applicabilità di principi che le norme sulla contabilità di stato dettano in materia di debiti pecuniari della pubblica amministrazione, per cui la stessa può essere considerata in mora, e tenuta a corrispondere i relativi interessi, solo quando, dopo l'espletamento di tutti i controlli e gli accertamenti previsti, ritardi ingiustificatamente di versare al creditore le somme a costui spettanti. (V 2762/78, mass n 392171; (V 1561/77, mass n 385270; (V 1060/77, mass n 384696); (V 1066/77, mass n 384696); (V 2762/78, mass n 392171).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 189, Legge Straniera min. CEE 22/09/1966 num. 136, Legge Straniera min. CEE 26/10/1967 num. 754
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)