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Sez. U, Sentenza n. 1561 del 26/04/1977 (Rv. 385270 - 01)

COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FINANZIARIE - RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE - AMMONTARE - CONDIZIONI - DISCIPLINA DEI REGOLAMENTI COMUNITARI - PAGAMENTO - MODI E TEMPO - DISCIPLINA DEL DIRITTO ITALIANO - CREDITO DELL'ESPORTATORE - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA - INTERESSI COMPENSATIVI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385270-01

COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FINANZIARIE - RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE - AMMONTARE - CONDIZIONI - DISCIPLINA DEI REGOLAMENTI COMUNITARI - PAGAMENTO - MODI E TEMPO - DISCIPLINA DEL DIRITTO ITALIANO - CREDITO DELL'ESPORTATORE - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA - INTERESSI COMPENSATIVI - CONDIZIONI.*

Le cosiddette 'restituzionì, ossia le integrazioni sui prezzi mondiali dei prodotti agricoli, che l'amministrazione finanziaria italiana (come le amministrazioni degli altri paesi aderenti alla CEE) deve corrispondere agli esportatori, sono disciplinate dai regolamenti comunitari (n 120'67, 139'67 e 1041'67) per quanto attiene alle loro condizioni ed al loro ammontare, ma restano disciplinate dal diritto interno italiano quanto alle modalita e tempi del loro pagamento. Da cio consegue che il credito dello esportatore diviene liquido ed esigibile, e percio produttivo di interessi compensativi, solo quando sia stata ordinata la spesa ed emesso il relativo ordinativo di pagamento, ai sensi dell'art 270 della legge sulla contabilita di stato RD 23 maggio 1924 n 827. (V 4607/76).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., Legge Straniera min. CEE 13/06/1967 num. 120, Legge Straniera min. CEE 21/06/1967 num. 139, Legge Straniera min. CEE 21/12/1967 num. 1041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)