Sez. 1, Sentenza n. 7804 del 03/08/1990 (Rv. 468542 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI IVA - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE - IN GENERE - RIFIUTO DI ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI - INTENZIONALITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL CONTRIBUENTE - NECESSITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI IVA - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE - IN GENERE - RIFIUTO DI ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI - INTENZIONALITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL CONTRIBUENTE - NECESSITÀ.*
In tema d'IVA, ed anche ai fini della decadenza (dalla possibilità di successiva esibizione) comminata dall'art. 52, comma quinto del d.P.R. n. 633 del 1972 come ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente art. 45), il "rifiuto" di esibizione di documenti, in Sede di accesso, verifica od ispezione disposta dagli uffici, postula l'intenzionalità del comportamento del contribuente, onde non è ravvisabile nella ipotesi di momentanea irreperibilità (anche per impedimento proveniente dal terzo) dei documenti medesimi.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 45 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)