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Sez. 1, Sentenza n. 480 del 17/01/1995 (Rv. 489711 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE | Libri registri, scritture o documenti - Dichiarazione di non possesso conseguente a loro indisponibilità per negligenza del contribuente - Sanzione ex art. 52, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1995-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489711-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE

La sanzione di cui all'art. 52, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - il quale esclude che possano essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa i libri, registri, scritture e documenti di cui si è rifiutata l'esibizione, precisando che per rifiuto di esibizione si intende anche la dichiarazione di non possederli - non si applica nella ipotesi di dichiarazione negativa conseguente alla indisponibilità dei predetti documenti per negligenza del contribuente, atteso che il rifiuto di esibizione di documenti, in sede di accesso, verifica od ispezione disposta dagli uffici, postula l'intenzionalità del comportamento del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)