Sez. 1, Sentenza n. 4058 del 09/05/1997 (Rv. 504170 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE | Libri, registri, scritture o documenti non esibiti, per mera negligenza - Sanzione, ex art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, di successiva loro non utilizzabilità - Sua configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE
La sanzione di cui all'art. 52, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - il quale, in tema di I.V.A., esclude che possano essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa, i libri, registri, scritture e documenti di cui si è rifiutata l'esibizione in sede di ispezione documentale, postula l'intenzionalità del comportamento del contribuente, non essendo sufficiente, a tal fine, neppure la sua dichiarazione, dovuta a mera negligenza, di non essere in grado di reperire, al momento, i documenti stessi.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)