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Sez. 1, Sentenza n. 4789 del 16/05/1994 (Rv. 486634 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito | Elezione di domicilio ex art. 82, primo comma, R.D. n. 37 del 1934 - Omissione - Ricorso per cassazione - Notifica al procuratore costituito - Luogo della notifica.
Stato
decisa il 1994-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486634-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito

Quando il ricorso per cassazione deve essere notificato al procuratore costituito (ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ.) e non risulti che questi, nel giudizio davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, abbia provveduto all'elezione di domicilio prescritta dall'art. 82, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (norme integrative sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore), il luogo della notifica medesima va fissato nella cancelleria del predetto giudice, presso la quale quel domicilio si presume eletto, a norma del secondo comma del citato art. 82.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)