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Sez. 1, Sentenza n. 6625 del 12/06/1995 (Rv. 492815 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Procuratore - Attività fuori dalla circoscrizione del Tribunale di assegnazione - Svolgimento - Elezione di domicilio presso un collega - Sentenza di primo grado - Notificazione senza dichiarare la residenza né eleggere domicilio ex art. 330, comma primo, prima parte cod. proc. civ. - Morte del procuratore domiciliatario - Impugnazione - Notificazione - Luogo - Notificazione presso la cancelleria - Inesistenza - Sanatoria - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492815-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Nel caso in cui un procuratore, dovendo agire in giudizio fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, abbia eletto domicilio presso un collega nel luogo del giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, ed abbia poi provveduto a notificare alla controparte la sentenza di primo grado senza dichiarare la residenza né eleggere domicilio nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza, ex art. 330, comma 1, prima parte cod. proc. civ., l'impugnazione della controparte va notificata, ai sensi della seconda parte del comma citato, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. Ne consegue che, qualora il suddetto procuratore domiciliatario sia deceduto, la notifica dell'impugnazione non può essere effettuata presso la cancelleria, ma (in mancanza anche di notifica al procuratore costituito nel luogo della sua residenza effettiva) deve eseguirsi personalmente al destinatario, a norma degli art. 137 e segg. cod. proc. civ., secondo quanto previsto dalla "norma di chiusura" contenuta nel terzo comma del citato art. 330. La notifica eventualmente effettuata presso la cancelleria è inesistente, perché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa, e quindi non è suscettibile di sanatoria con efficacia "ex tunc" per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)