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Sez. L, Sentenza n. 11255 del 28/10/1995 (Rv. 494439 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Prova testimoniale al di fuori dei limiti ex art. 1417 cod. civ. - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494439-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE

Nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza, l'art. 421 cod. proc. civ. abilita il giudice ad ammettere la prova testimoniale anche al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., che limita l'ammissibilità della prova anzidetta ove dedotta nei confronti di terzi da una delle parti contraenti. (Nella specie, l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva negato l'ammissione della prova testimoniale articolata dal ricorrente per dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la correlativa simulazione del rapporto di lavoro autonomo, fonte della pretesa contributiva fatta valere dall'INPS in relazione alla natura artigiana svolta dal ricorrente medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)