Sez. 3, Sentenza n. 6671 del 01/08/1987 (Rv. 454888 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - SIMULAZIONE ASSOLUTA - OPPOSIZIONE DA PARTE DEI CONTRAENTI NEI CONFRONTI DI TERZI - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONTRATTO CONSACRATO IN UN DOCUMENTO - PROVA PER TESTI - INAMMISSIBILITÀ EX ART. 2722 COD. CIV. - LIMITI - EX ART. 2724 COD. CIV..*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE - SIMULAZIONE ASSOLUTA - OPPOSIZIONE DA PARTE DEI CONTRAENTI NEI CONFRONTI DI TERZI - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONTRATTO CONSACRATO IN UN DOCUMENTO - PROVA PER TESTI - INAMMISSIBILITÀ EX ART. 2722 COD. CIV. - LIMITI - EX ART. 2724 COD. CIV..*
Ove la simulazione sia opposta dai contraenti o da uno di essi a terzi (tra i quali, ai sensi dell'art. 1416, primo comma, cod. civ., i creditori del titolare apparente che hanno compiuto Atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato) trova applicazione per il regime probatorio il combinato disposto dall'art. 1417 e 2722 cod. civ. con la conseguenza che la simulazione assoluta del contratto può essere dimostrata da uno dei contraenti nei confronti del terzo con prova testimoniale nei limiti della sua ammissibilità, sicché ove il contratto sia consacrato in un documento, risolvendosi l'accordo simulatorio in un patto contrario al contenuto di esso stipulato contemporaneamente, la prova per testi non è ammessa dalla norma di cui all'art. 2722, salvo le eccezioni al divieto stabilite dal successivo art. 2724 cod. civ.. (V 2207/66, mass n 324306).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)