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Sez. L, Sentenza n. 7465 del 21/05/2002 (Rv. 554607 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Controversie soggette al rito del lavoro - Prova testimoniale della simulazione anche fuori dei limiti di cui all'art. 1417 cod. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554607-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE

Nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice ha la facoltà di ammettere la prova testimoniale della simulazione al di fuori dei limiti previsti dall'art. 1417 cod. civ., in quanto l'art. 421 cod. proc. civ., nel consentire l'ammissione dei mezzi di prova "anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile", si riferisce, per la prova testimoniale, alle disposizioni generali di cui agli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. alle quali si collega il citato art. 1417 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)