Sez. 3, Sentenza n. 15273 del 13/10/2003 (Rv. 567428 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA | Dovere di correttezza - Fattispecie in tema di mandato - Obblighi del mandante ai sensi dell'art. 1719 cod. civ. - Responsabilità del mandatario - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA
In tema di adempimento delle obbligazioni ed in ipotesi di esecuzione del mandato, sia il mandante che il mandatario devono comportarsi, nell'adempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali, secondo le regole della correttezza. Ne consegue che non può affermarsi la responsabilità del mandatario senza in alcun modo porre la condotta da questi tenuta in relazione al comportamento del mandante il quale, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ., "salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)