diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1168 del 03/02/2000 (Rv. 533402 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Per inadempimento - Contratti a prestazioni corrispettive - Esame comparativo degli inadempimenti reciproci - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a contratto di compravendita immobiliare.
Stato
decisa il 2000-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533402-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Nei contratti a prestazioni corrispettive ed in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte nonché della conseguente alterazione del sinallagma; e tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (nella specie - relativa ad un contratto di compravendita immobiliare - la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la gravità dei vizi dell'immobile compravenduto era tale da giustificare la sospensione del pagamento del prezzo in applicazione del principio di autotutela di cui all'art. 1460 cod. civ. ed aveva conseguentemente escluso la sussistenza di un inadempimento in capo all'acquirente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)