Sez. L, Sentenza n. 8621 del 23/06/2001 (Rv. 547691 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Per inadempimento - Contratti con prestazioni corrispettive - Esame comparativo degli inadempimenti reciproci - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha giudicato congrua la motivazione con la quale il tribunale, nel decidere, in sede di appello, della domanda di annullamento del licenziamento di lavoratori - già dipendenti di una società, poi fallita, quindi passati alle dipendenze di altra società, a seguito di aggiudicazione a quest'ultima, operata in sede di vendita fallimentare, dell'azienda cui gli stessi erano addetti - , aveva ritenuto che l'inadempimento della società, consistito nel rifiuto di considerare transitati i lavoratori alle proprie dipendenze dalla data del trasferimento dell'azienda, ritenendoli, invece, neoassunti, con conseguente rifiuto di corrispondere le competenze maturate, di provvedere alla copertura previdenziale e con assegnazione a diverse sedi di lavoro, fosse assai più grave di quello imputato ai lavoratori, consistito semplicemente nell'omettere di dichiarare di aver percepito prima il trattamento di cassa integrazione, e poi, a seguito del formale licenziamento da parte del curatore fallimentare, l'indennità di mobilità, all'interno di un contesto di incertezza, almeno soggettiva, dello loro situazione.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)