Sez. 1, Sentenza n. 5499 del 14/06/1996 (Rv. 498086 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO | Criteri fissati dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 - Applicabilità da parte del giudice dell'opposizione - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO
Allorché una norma prevede la sanzione amministrativa indicandone la misura minima e quella massima, il giudice, in sede di opposizione, non è obbligato a determinare la sanzione nella misura minima, dovendo determinarla nella misura che egli ritenga proporzionata all'infrazione commessa sulla base dei criteri fissati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, i quali devono essere applicati sia dall'autorità amministrativa in sede di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 18 della legge, che dal giudice in sede di opposizione all'ingiunzione, ai sensi del successivo art. 23.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)