Sez. 1, Sentenza n. 8143 del 21/07/1993 (Rv. 483241 - 01)
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Criteri di determinazione | Opposizione concernente l'entità della sanzione - Motivazione, sul punto, del provvedimento sanzionatorio - Mancanza - Giudice - Sanzione - Determinazione - Criteri.
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Criteri di determinazione
Il pretore, nel pronunciare sul motivo di opposizione concernente l'entità della sanzione pecuniaria applicata dall'amministrazione (art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689), qualora ravvisi la illegittimità del provvedimento sanzionatorio per assenza di motivazione sul punto, è tenuto a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 2 della legge n. 689 del 1981, con il potere di avvalersi, per l'acquisizione dei necessari elementi di fatto, dei mezzi probatori previsti dal sesto comma del citato art. 23. Qualora non emergano caratterizzazioni specifiche che possano indurre ad apprezzare la violazione con maggiore o con minor rigore, non spetta al trasgressore l'applicazione della sanzione nel minimo edittale, dovendo tale sanzione essere almeno non minore della somma che si sarebbe dovuta versare nell'ipotesi che il trasgressore fosse addivenuto al pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)