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Sez. 1, Sentenza n. 1412 del 12/09/1970 (Rv. 347200 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - ART 37 COST - PARITA GIURIDICA TRA UOMO E DONNA - NOZIONE - ASSUNZIONE DELLA DISTINZIONE DI SESSO COME CRITERIO PRESUNTIVO DI UNA DIFFERENTE ATTITUDINE LAVORATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE, IN SEDE DI REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA, DI DIFFERENTI LIMITI D'ETA PER L'UOMO E PER LA DONNA PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LICEITA - REGOLAMENTO 6 OTTOBRE 1957 PER I DIPENDENTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICULTORI.*
Stato
decisa il 1970-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347200-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - ART 37 COST - PARITA GIURIDICA TRA UOMO E DONNA - NOZIONE - ASSUNZIONE DELLA DISTINZIONE DI SESSO COME CRITERIO PRESUNTIVO DI UNA DIFFERENTE ATTITUDINE LAVORATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE, IN SEDE DI REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA, DI DIFFERENTI LIMITI D'ETA PER L'UOMO E PER LA DONNA PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LICEITA - REGOLAMENTO 6 OTTOBRE 1957 PER I DIPENDENTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICULTORI.*

Il principio della parita giuridica tra uomo e donna, sancito in materia di lavoro dall'art 37 della Costituzione, deve essere inteso nel senso che contrasta con esso una disciplina negoziale che riconosca diritti di natura lavorativa a soggetti, negandoli agli altri sulla base della sola distinzione di sesso manca invece, ogni possibilita di contrasto con la norma costituzionale quando la distinzione di sesso sia assunta come criterio presuntivo di una differente attitudine lavorativa, suscettibile cioe di dare vita ad una situazione obiettivamente diversa. Fermo questo principio, nulla vieta che nella regolamentazione collettiva le associazioni sindacali, nella loro autonomia negoziale, stabiliscano in termini di generalita che il rapporto di lavoro debba cessare col conseguimento del cinquantacinquesimo anno di eta per la donna e del sessantacinquesimo per l'uomo. Pertanto, una clausola di contratto collettivo (nella specie, l'art 33 del regolamento 6 ottobre 1957 per i dipendenti dell'associazione nazionale bieticultori) contenente la prefissione di un diverso limite di eta per la cessazione del rapporto di lavoro per gli uomini e per le Donne non e in contrasto con l'art 37 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)