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Sez. L, Sentenza n. 792 del 27/02/1975 (Rv. 374165 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - DIRITTO ALLA PARITA GIURIDICA - DIVERSITA DI TRATTAMENTO FONDATA SU UNA DIVERSA ATTITUDINE LAVORATIVA - LEGITTIMITA - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - FISSAZIONE DI LIMITI DI ETA DIFFERENTI PER GLI UOMINI E PER LE DONNE - LEGITTIMITA - FATTISPECIE (DIPENDENTI DA CENTRALI DEL LATTE).*
Stato
decisa il 1975-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374165-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - DIRITTO ALLA PARITA GIURIDICA - DIVERSITA DI TRATTAMENTO FONDATA SU UNA DIVERSA ATTITUDINE LAVORATIVA - LEGITTIMITA - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - FISSAZIONE DI LIMITI DI ETA DIFFERENTI PER GLI UOMINI E PER LE DONNE - LEGITTIMITA - FATTISPECIE (DIPENDENTI DA CENTRALI DEL LATTE).*

Il principio della parita giuridica tra uomo e donna, sancito in materia del lavoro dall'art 37 della Costituzione, non e violato quando la distinzione di sesso sia assunta come indice di una diversa attitudine lavorativa idonea a dar vita a situazioni obiettivamente diverse; pertanto, nella regolamentazione collettiva, le associazioni sindacali possono legittimamente disporre che il rapporto di lavoro debba cessare con il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di eta per le Donne e del sessantesimo per gli uomini. (nella fattispecie la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l'art 38 CCNL in data 12 marzo 1964 per i dipendenti della centrale del latte, che prevede la prefissione di un diverso limite di eta tra Donne e uomini). (V 1412/70, mass n 347200; 937/70, mass n 346379; (V 3675/68, mass n 336970).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 12/03/1964 num. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)