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Sez. 4, Sentenza n. 2760 del 29/10/1997 Cc. (dep. 03/12/1997) Rv. 209053 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Natura equitativa dell'indennizzo - Obbligo del giudice di specificare gli importi - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209053-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI

In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, premessa la natura equitativa dell'operazione di determinazione del giusto indennizzo, non deve il giudice necessariamente procedere ad una specificazione degli importi, che tengano dettagliatamente conto delle eventuali varie voci di danno, atteso che il legislatore ha costruito l'equa riparazione non come risarcimento del danno, ma come indennizzo, come atto dovuto di solidarietà nei confronti di chi è stato ingiustamente privato della libertà; di modo che, l'obbligo di motivare può ritenersi assolto tutte le volte che, si siano tenute presenti tutte le possibili circostanze idonee a fissare un equo indennizzo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)