diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 614 del 19/02/1998 Cc. (dep. 28/03/1998) Rv. 210354 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Determinazione del "quantum" - Liquidazione equitativa - Obbligo di motivazione adeguata - Sussistenza - Obbligo di specificazione delle voci di danno - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210354-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, allorquando la somma assegnata a titolo di riparazione si discosta in misura assai rilevante da quella ottenibile in base al parametro rappresentato dal collegamento fra somma massima posta a disposizione del legislatore, durata massima della custodia cautelare e durata dell'ingiusta detenzione patita da colui che sollecita l'indennizzo, il giudice deve spiegare adeguatamente le ragioni in base alle quali ha deciso di liquidare in quella misura l'indennizzo dovuto, pur non essendo necessaria, trattandosi di provvedimento equitativo, la precisa specificazione di tutte le voci di danno né del "quantum" attribuito al richiedente per ogni tipo di pregiudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)