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Sez. 4, Sentenza n. 3176 del 18/12/1996 Cc. (dep. 28/01/1997) Rv. 206650 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Liquidazione equitativa - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Determinazione dettagliata e particolareggiata del danno - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206650-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI

La indennità prevista dall'articolo 314 cod. proc. pen. riparazione per l'ingiusta detenzione) deve essere liquidata equitativamente. Ne consegue che il giudice, benché abbia l'obbligo di motivare in ordine alla valutata equità dell'indennizzo non è tenuto ad una determinazione dell'importo che tenga dettagliatamente conto delle eventuali varie voci di danno, visto che il legislatore ha costruito l'equa riparazione non come risarcimento del danno, sebbene come indennizzo, come atto dovuto, di solidarietà nei confronti di chi è stato ingiustamente privato della libertà.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)