Sez. L, Sentenza n. 389 del 17/01/1983 (Rv. 425204 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - PRESUNZIONE EX ART. 1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 7 DEL 1963 - CARATTERE ASSOLUTO - OPERATIVITÀ - PRESUPPOSTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - PRESUNZIONE EX ART. 1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 7 DEL 1963 - CARATTERE ASSOLUTO - OPERATIVITÀ - PRESUPPOSTI.*
La presunzione di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 - concernente l'avvenuta intimazione per causa di matrimonio del licenziamento della lavoratrice disposto nel periodo compreso fra la data della richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione delle nozze - opera, indipendentemente da qualsiasi comunicazione, da parte della lavoratrice al datore di lavoro, dei suoi propositi nuziali o di tale celebrazione, soltanto in base alla possibilità di conoscenza di tali fatti, assicurata a quest'ultimo dal compimento delle formalità preliminari al matrimonio, previsti dal codice civile. Tale presunzione, che ha carattere assoluto, comporta un divieto temporaneo di licenziamento per qualsiasi causa che non rientri tra quelle elencate nell'ultimo comma del citato art. 1.*
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)