Sez. 1, Sentenza n. 10162 del 01/10/1996 Ud. (dep. 26/11/1996) Rv. 206090 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONI - IN GENERE | Individuazioni fotografiche nel corso di testimonianza - Valore di ricognizione formale - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONI - IN GENERE
Le individuazioni fotografiche non hanno valore di ricognizione quale mezzo di prova legislativamente disciplinato (artt. 213 e segg. cod. proc. pen.) secondo precise regole: fatte nel corso di una testimonianza, acquistano rilevanza probatoria alla stregua di dichiarazioni di un soggetto sulla individuazione di una persona, così costituendo un elemento di giudizio introdotto nel processo quale frammento dimostrativo in una lettura di assieme del coacervo probatorio, previa valutazione delle stesse dichiarazioni secondo le regole del rito in relazione alla parte dalla quale provengono.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)