Sez. L, Sentenza n. 169 del 13/01/1987 (Rv. 449938 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - PREMI DI ANZIANITÀ - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - PREMI DI ANZIANITÀ - INCLUSIONE.*
Alla stregua della più ampia (rispetto all'art. 27 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797) formulazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nel concetto di retribuzione imponibile ai fini assicurativi debbono essere compresi non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'Esercizio di attività lavorativa, ma anche gli importi i quali - pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa - costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto ed aventi titolo ed origine nel contratto di lavoro, restando escluse le erogazioni originate da cause autonome, pertanto rientrano nella retribuzione imponibile i premi di anzianità che una società abbia corrisposto ai suoi dipendenti, al compimento di un certo numero di anni di servizio, in esecuzione di accordi sindacali. (Conf 6751/83, mass n 431467).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)