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Sez. L, Sentenza n. 1900 del 22/02/1988 (Rv. 457816 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - PREMI CORRISPOSTI DAL DATORE DI LAVORO AD UNA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEI PROPRI DIRIGENTI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457816-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - PREMI CORRISPOSTI DAL DATORE DI LAVORO AD UNA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEI PROPRI DIRIGENTI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, secondo la pur ampia nozione offertane dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, non rientrano i premi che il datore di lavoro, senza esservi obbligato da leggi o convenzioni, corrisponde ad una società di Assicurazione per gli infortuni in genere dei propri dirigenti, atteso che, mentre la corresponsione dei premi è spontanea ed è eseguita in favore di un terzo estraneo al rapporto di lavoro, le prestazioni indennitarie, erogate da detto soggetto, sono eventuali e collegate alla causa negoziale del rapporto assicurativo invece che del rapporto di lavoro. (V 3761/87, mass n 452692; (V 169/87, mass n 449938; (V 1546/86, mass n 444920; (V 6310/85, mass n 443410; (V 6751/83, mass n 431467).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)