Sez. L, Sentenza n. 6246 del 28/11/1979 (Rv. 402974 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - LAVORI EDILIZI - LEGITTIMA SOSPENSIONE PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE - PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - ADIECTUS SOLUTIONIS CAUSA - CONFIGURABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - LAVORI EDILIZI - LEGITTIMA SOSPENSIONE PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE - PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - ADIECTUS SOLUTIONIS CAUSA - CONFIGURABILITA.*
In caso di legittima sospensione di lavori edilizi per avverse condizioni atmosferiche, il rapporto di lavoro resta sospeso e l'imprenditore non ha l'Obbligo di corrispondere il salario, ma e tenuto, a norma dell'art 2 della legge n 427 del 1975, al pagamento dell'integrazione salariale dovuta ai lavoratori sospesi, nella qualita di semplice adiectus solutionis causa della cassa integrazione guadagni, a seguito della disposta concessione del beneficio, con diritto a rimborso. (V 2179/79, mass n 398530; (V 4983/78, mass n 394724; (V 4517/76, mass n 383238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1186, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 8, Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST., Legge 18/12/1964 num. 1359, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)