Sez. 1, Sentenza n. 770 del 19/02/1977 (Rv. 384365 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
Al fine dell'individuazione del tribunale territorialmente competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell'art 9 del RD 16 marzo 1942 n 267, per Sede principale dell'impresa deve intendersi il luogo in cui l'imprenditore svolge prevalentemente l'attivita di direzione ed amministrazione dell'impresa stessa, coordinando i vari fattori produttivi e curando i relativi affari. (Conf 3223/73, mass n 367055; (Conf 2067/72, mass n 359259).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)