Sez. 1, Sentenza n. 3223 del 27/11/1973 (Rv. 367055 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
Ai fini della Competenza per la dichiarazione di fallimento, per Sede principale dell'impresa deve intendersi il luogo (non necessariamente coincidente con la Sede legale risultante dal registro delle imprese) in cui l'imprenditore svolge effettivamente la sua prevalente attivita di direzione e di amministrazione dell'impresa stessa, e cioe quello in cui egli tratta i suoi affari ed interessi e coordina i diversi fattori dell'attivita produttiva, mentre non costituiscono elementi decisivi ne il luogo in cui si trovano i beni e si svolge l'attivita produttiva, ne quello in cui risiede la maggior parte dei creditori. (Conf 2067/72, mass n 359259; 1230/70, mass n 346878; (Conf 508/70, mass n 345541).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)