Sez. 1, Sentenza n. 6780 del 30/12/1981 (Rv. 417671 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Territorialmente competente a dichiarare il fallimento è il tribunale del luogo in cui si trova il centro direttivo ed amministrativo dell'attività imprenditoriale, che va individuato nel luogo ove si svolge la prevalente attività volta a raccogliere, coordinare ed organizzare i diversi fattori della produzione e che può non coincidere con quello in cui si riunisce l'assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione, come nell'ipotesi in cui i vari organi di direzione ed amministrazione della società operino concretamente in un luogo diverso. (V 6552/80, mass n 410339; (V 2560/78, mass n 391906; (V 770/77, mass n 384365; (V 3223/73, mass n 367055; (V 2067/72, mass n 359259).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)