diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 15817 del 18/02/2020 Ud. (dep. 26/05/2020) Rv. 279252 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Reati di competenza del giudice di pace - Omessa applicazione del sistema sanzionatorio dettato dal d.lgs. n. 274 del 2000 - Illegalità della pena - Sussistenza - Rilevabilità in sede di legittimità anche in caso di ricorso inammissibile per cause diverse dalla tardività - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279252-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In caso di inammissibilità del ricorso per ragioni diverse dalla tardività, non può essere rilevata d'ufficio, in assenza di uno specifico motivo di doglianza, l'illegalità della pena per l'erronea applicazione, da parte del tribunale, per i reati di competenza del giudice di pace, delle sanzioni previste dal codice penale in luogo di quelle di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)