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Sez. U, Sentenza n. 47766 del 26/06/2015 Ud. (dep. 03/12/2015) Rv. 265109 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Reati di competenza del giudice di pace - Omessa applicazione del sistema sanzionatorio dettato dal D.Lgs. n. 274/2000 - Illegalità della pena - Sussistenza - Deducibilità innanzi al giudice dell'esecuzione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265109-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE

L'illegalità della pena, derivante dall'omessa erronea applicazione da parte del tribunale delle sanzioni previste per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, non è deducibile innanzi al giudice dell'esecuzione, giacché la richiesta rimodulazione della pena comporta una valutazione complessiva di tutti i parametri di commisurazione del trattamento sanzionatorio, del tutto eccentrica rispetto all'ambito di intervento del giudice dell'esecuzione. (Nella fattispecie il Tribunale, incompetente funzionalmente, aveva applicato per il delitto di lesioni la pena della reclusione in luogo della sanzione prevista dall'art. 52 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per i reati attribuiti al giudice di pace).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)