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Sez. 5, Sentenza n. 51726 del 12/10/2016 Ud. (dep. 05/12/2016) Rv. 268639 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Illegalità della pena - Sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace - Inosservanza - Annullamento della sentenza nella parte in cui dispone il trattamento sanzionatorio - Necessità - Inammissibilità del ricorso - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268639-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena, derivante dall'inosservanza, da parte del Tribunale, delle disposizioni relative alle sanzioni applicabili ai reati di competenza del giudice di pace decise da un giudice diverso, è rilevabile anche in caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Costituzione art. 27, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)