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Sez. 2, Sentenza n. 1729 del 19/05/1969 (Rv. 340747 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - INCOMPETENZA PER MATERIA AFFERMATA DAL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1969-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340747-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - INCOMPETENZA PER MATERIA AFFERMATA DAL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA PER MATERIA - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*

La dichiarazione di incompetenza per valore presuppone necessariamente la soluzione, in senso negativo, da parte del medesimo giudice, della questione circa la sua Competenza inderogabile per materia, che e determinata dall'oggetto della controversia indipendentemente dal suo valore. La decisione del secondo giudice, che rilevi che la Competenza spettava, invece, per ragione di materia, al primo, pone in essere un conflitto negativo di Competenza per materia, che giustifica l'istanza di ufficio del regolamento di Competenza. (Conf. 1621-68, massima n.333396).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)