Sez. 1, Sentenza n. 381 del 11/02/1972 (Rv. 356277 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - IMPLICITA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA PER MATERIA O FUNZIONE - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA PER MATERIA O FUNZIONE DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - NECESSITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER VALORE - IMPLICITA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA PER MATERIA O FUNZIONE - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA PER MATERIA O FUNZIONE DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE - CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - NECESSITA.*
Quando la pronuncia, da parte del giudice primieramente adito di incompetenza per valore, presupponga ed implichi il disconoscimento della propria Competenza, funzionale o per materia, e quindi la risoluzione in senso negativo di quest'ultima questione, il secondo giudice, che rileva che la Competenza spettava, funzionalmente o per materia, al primo giudice, determina un conflitto negativo di Competenza, da risolversi con il regolamento di ufficio previsto dall'art 45 codice di rito. (Conf 3769'69, mass n 344050; 3675'69, mass n 343915; 1729'69, mass n 340747).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)