Sez. 1, Sentenza n. 8146 del 28/08/1997 (Rv. 507254 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE | Sequestro giudiziario - Configurabilità dei beni sottoposti allo stesso quale patrimonio separato, centro di imputazione di rapporti giuridici - Conseguenze - Legittimazione attiva e passiva - Spettanza al patrimonio separato - Legittimazione processuale del custode in rappresentanza del patrimonio medesimo - Configurabilità - Cessazione dell'incarico - Conseguenze - Perdita della legittimazione processuale.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE
Al custode dei beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto amministratore di un patrimonio separato, centro di imputazione di rapporti giuridici, spetta la legittimazione "ad processum" e cioè il potere di stare in giudizio in rappresentanza del patrimonio stesso, cui compete invece la legittimazione "ad causam " per le controversie relative ai detti rapporti. Pertanto cessata, per qualsiasi ragione, compresa l'iniziativa dello stesso incaricato, l'investitura del custode, ne viene meno anche la suddetta legittimazione processuale, ferme restando le conseguenze che sulla sua personale legittimazione ("ad causam") scaturiscono da sue violazioni, colpose o dolose, dei doveri inerenti alla custodia, idonee ad impegnarlo personalmente verso i terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 670
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)