Sez. 1, Sentenza n. 7354 del 04/07/1991 (Rv. 472914 - 01)
Procedimenti cautelari - Sequestro - Custodia delle cose sequestrate - Legittimazione del custode | Sequestro giudiziario - Atti compiuti del custode anche in esecuzione di provvedimenti del giudice - Responsabilità nei confronti dei terzi - Legittimazione attiva e passiva in relazione a tali rapporti - Sussistenza.
Procedimenti cautelari - Sequestro - Custodia delle cose sequestrate - Legittimazione del custode
Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto esponente e rappresentante di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 cod. proc. civ., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio attivamente e passivamente in relazione a tali rapporti e per la tutela degli interessi che vi si collegano.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 676
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)