diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2224 del 08/03/1994 (Rv. 485611 - 01)

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici | Nuovo ordinamento delle autonomie locali ex legge n. 142 del 1990 - Autorizzazione della giunta municipale - Sufficienza - Ratifica consiliare - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485611-01

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici

L'autorizzazione a stare in giudizio - che è condizione di efficacia e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell'ente pubblico, talché, sebbene intervenuta successivamente all'introduzione della causa è idonea a sanare retroattivamente le irregolarità (non rilevate dal giudice) inficianti la precorsa fase del procedimento -, a seguito della entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, rientra nei compiti assegnati esclusivamente alla Giunta municipale (art. 35), con la conseguenza che la relativa delibera, ove adottata sotto l'impero di tale innovativa disciplina, non necessita di alcuna ratifica consiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)