Sez. U, Sentenza n. 11064 del 10/10/1992 (Rv. 478840 - 01)
Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici | Autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune - Competenza della giunta municipale ex legge n. 142 del 1990 - Giudizi in corso - Autorizzazione conferita dalla giunta secondo la normativa anteriore - Definitiva operatività.
Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici
Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142, competente in via esclusiva, sull'autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune, è la giunta municipale, in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al sindaco, al consiglio od altri organi di decentramento (art. 35). Tale innovazione, rispetto ai giudizi in corso, rende definitivamente operante l'autorizzazione in precedenza conferita dalla giunta, elidendo l'esigenza della ratifica da parte del consiglio prescritta dalla normativa anteriore, in quanto il relativo atto non è più occorrente al perfezionamento di una fattispecie ancora "in fieri" alla data di entrata in vigore della citata legge.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)