Sez. 6, Sentenza n. 18634 del 18/11/2014 Cc. (dep. 05/05/2015) Rv. 263951 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Misure cautelari - Vincolo del giudice di rinvio al "thema decidendum" segnato dalla pronuncia di annullamento - Sussistenza - Estensione dell'indagine a nuovi elementi di fatto sopravvenuti - Possibilità - Limiti - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
In materia di impugnazioni riguardanti provvedimenti cautelari, il giudice del rinvio non può abbandonare il "thema decidendum" segnato dai motivi di ricorso che hanno determinato l'annullamento, e definire il giudizio attraverso l'introduzione di nuovi punti per la decisione, ma deve in primo luogo eliminare il vizio rilevato dalla Corte di cassazione, e solo successivamente, muovendo da tale presupposto, può affrontare ulteriori questioni attinenti all'attualità delle condizioni legittimanti la cautela, poichè, per effetto del collegamento sequenziale tra pronuncia rescindente e fase rescissoria, non deve venir meno la continuità di oggetto del giudizio. (Fattispecie in cui il giudice del rinvio, dopo precedente annullamento della decisione del giudice di appello per avere quest'ultimo erroneamente negato la sussistenza dei gravi indizi per l'applicazione di misure cautelari e interdittive nei confronti di una persona giuridica, si era limitato a revocare l'ordinanza genetica per difetto sopravvenuto delle condizioni che legittimavano l'applicazione della temporanea interdizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 45, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)