Sez. L, Sentenza n. 4931 del 10/10/1985 (Rv. 442306 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - DOMANDA SEPARATA DA QUELLO DIRETTO AL PAGAMENTO DEL CREDITO ORIGINARIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - DOMANDA SEPARATA DA QUELLO DIRETTO AL PAGAMENTO DEL CREDITO ORIGINARIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., - norma che al fine di evitare che il ritardato adempimento del debitore si traduca in un ingiustificato vantaggio del medesimo, prevede il riconoscimento a favore del lavoratore del maggior danno subito per effetto della diminuzione di valore del suo credito - integra una disposizione di carattere anche sostanziale, rivolta ad affiancare una componente di indicizzazione al debito nominalistico del datore di lavoro, per realizzare una retribuzione con caratteri di realità, sia pure nei limiti di un meccanismo analogo a quello dell'indennità di contingenza. Da ciò deriva che il credito del lavoratore può ritenersi soddisfatto solo ove siano state oggetto di adempimento entrambe le indicate componenti del suo trattamento, con l'ulteriore conseguenza che, quando il credito stesso sia stato tardivamente soddisfatto soltanto nel suo importo originario, a prescindere dalla colpevolezza o meno del ritardo, non può non riconoscersi al lavoratore medesimo, al pari di qualsiasi altro creditore che abbia ricevuto un pagamento parziale, il diritto ad agire separatamente per ottenere la residua suddetta rivalutazione (salva la preclusione derivante dal giudicato, se quell'importo originario sia stato accertato e liquidato in esito a giudizio, con pronuncia esplicitamente, o implicitamente, negativa della rivalutazione). (Conf 3471/84, mass n 435489; (Conf 1146/84, mass n 433283; (Conf 5067/80, mass n 408920; (contra 2103/83, mass n 412828; (contra 869/83, mass n 425625; (contra 3221/80, mass n 407008).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)