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Sez. L, Sentenza n. 2103 del 10/04/1981 (Rv. 412828 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE EX ART 429 COD PROC CIV - AMBITO DI APPLICAZIONE - ADEMPIMENTO TARDIVO IN VIA STRAGIUDIZIALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - RICHIESTA GIUDIZIALE AUTONOMA DI RIVALUTAZIONE DI TALE CREDITO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412828-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE EX ART 429 COD PROC CIV - AMBITO DI APPLICAZIONE - ADEMPIMENTO TARDIVO IN VIA STRAGIUDIZIALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - RICHIESTA GIUDIZIALE AUTONOMA DI RIVALUTAZIONE DI TALE CREDITO - INAMMISSIBILITA.*

La svalutazione monetaria considerata dall'art 429, terzo comma, cod proc civ - che impone al giudice di tener conto, nella liquidazione dei crediti di lavoro, anche del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito - non ha una sua configurazione autonoma, ma inerisce strettamente al credito non soddisfatto (totalmente o parzialmente) fatto valere in giudizio. Essa pertanto - alla stregua della inequivoca formulazione letterale della norma, nella quale l'aspetto sostanziale e quello processuale sono inscindibilmente connessi - puo essere riconosciuta dal giudice solo nel caso in cui questi pronuncia condanna per detto credito e non anche nel caso in cui il debito del datore di lavoro sia stato per intero tardivamente adempiuto in via stragiudiziale e la svalutazione medesima costituisca oggetto di autonoma domanda. (Conf 3221/80; (Conf 4388/78, mass n 394061; (contra 3090/80; (contra 5057/79, mass n 401705).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)