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Sez. L, Sentenza n. 3221 del 15/05/1980 (Rv. 407008 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE - CARATTERE NON AUTONOMO - CONSEGUENZE - SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO SULL'ESISTENZA E SULLA MISURA DEL CREDITO DI LAVORO - AUTONOMA DOMANDA DI RIVALUTAZIONE - IMPROPONIBILITA - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DELLA NUOVA DISCIPLINA EX ART 429 COD PROC CIV - MANCATA APPLICAZIONE D'UFFICIO DELLA MEDESIMA E MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA OMISSIVA - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1980-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407008-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE - CARATTERE NON AUTONOMO - CONSEGUENZE - SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO SULL'ESISTENZA E SULLA MISURA DEL CREDITO DI LAVORO - AUTONOMA DOMANDA DI RIVALUTAZIONE - IMPROPONIBILITA - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DELLA NUOVA DISCIPLINA EX ART 429 COD PROC CIV - MANCATA APPLICAZIONE D'UFFICIO DELLA MEDESIMA E MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA OMISSIVA - ININFLUENZA.*

In considerazione della natura non autonoma del diritto al maggior danno per svalutazione (art 429 cod proc civ) rispetto al correlativo credito di lavoro, qualora il giudice si sia gia pronunciato con sentenza passata in giudicato sull'esistenza e sulla misura del credito di lavoro, non puo essere proposta un'autonoma domanda tendente ad ottenere la rivalutazione monetaria e cio non solo nell'ipotesi in cui la sentenza sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art 429 cod proc civ, ma anche qualora la nuova disciplina sia entrata in vigore mentre il giudizio diretto all'accertamento del credito di lavoro era in corso, (nella specie la sentenza non era stata depositata) ed il giudice non abbia provveduto all'applicazione - anche d'ufficio - dello ius superveniens, senza che la parte abbia esperito i debiti mezzi di gravame al riguardo e neppure abbia proposto nella fase di gravame la relativa questione. (V 3675/78, mass n 393191; (V 3665/78, mass n 393172; (contra 4258/76, mass n 382954; (contra 1818/76, mass n 380604; (contra 1557/76, mass n 380305).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)