Sez. 2, Sentenza n. 9868 del 11/05/2005 (Rv. 582654 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Sentenza di primo grado - Provvisoria esecuzione - Ordinanza ex art. 351 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 353 del 1990) - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
L'ordinanza che a norma dell'art. 351 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla legge n. 353 del 1990, provvede sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non è ricorribile per cassazione, neanche a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura processuale con contenuto non decisorio, che produce effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)